Art. 5. - RISPARMIO IDRICO

[1] Il risparmio della risorsa idrica č conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
c) installazione di contatori in ogni singola unitā abitativa nonchč di contatori differenziati per le attivitā produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.

[2] Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (1), č adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

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(1) La legge 23-8-1988, n. 400 concerne la disciplina dell'attivitā di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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