Art. 5. - RISPARMIO IDRICO
[1] Il risparmio della risorsa idrica č conseguito, in
particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti
misure:
a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che
evidenziano rilevanti perdite;
b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti
abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
c) installazione di contatori in ogni singola unitā abitativa
nonchč di contatori differenziati per le attivitā produttive e del
settore terziario esercitate nel contesto urbano;
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il
risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo.
[2] Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23-8-1988,
n. 400 (1), č adottato un regolamento per la definizione dei
criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli
acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun
anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al
Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni
eseguite con la predetta metodologia.
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(1) La legge 23-8-1988, n. 400 concerne la disciplina
dell'attivitā di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
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