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Legge
Galli - Percorso Tecnico - clicca sugli argomenti d'interesse:
Premessa
Integrazione
Tecnica Vol.I - I.F.A.
Il
modello d'impianto gestito dal C.E.D.
Decreto
del Presidente dei Ministri (4 marzo 1996)
Il
monitoraggio
Il
Progetto - Variazioni di ordine tecnico
Il
Modello d'impianto idrico
Premessa
(torna su)
Di particolare importanza
diviene la ratifica del regolamento richiesto dall'art.
5 della Legge 36/94, il quale detterà i criteri ed
il metodo in base ai quali sono valutate le perdite degli acquedotti
e delle fognature.Tale
regolamento, indicante le procedure di valutazione,adotterà
il sistema dei bilanciamenti dei volumi di acqua in uno
spazio temporale, i quali si fonderanno sulle misurazioni delle
portate, sia nelle dorsali principali che nei componenti dell'intero
Modello d'Impianto.L'applicazione
del regolamento metterà in moto tutto il mondo dell'industria
della costruzione delle apparecchiature con la conseguente creazione
di nuovi posti di lavoro.
Integrazione
Tecnica Vol.I - I.F.A. (torna
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vedi nella sezione
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Il
modello d'impianto gestito dal C.E.D. (torna
su)
Qualsiasi progetto
va a modificare un precedente assetto territoriale. Lo stato delle
modificazioni non può essere misurato in termini macroscopici,
ma affidato a parametri tecnici di valutazione (l'impatto di un
elettrodotto è molto più evidente di un inquinamento
chimico). Solo il ricorso ad elementi scientifici può stabilire
forme concrete di valutazione dell'impatto quando l'ambiente circostante
è controllato nelle sue specifiche variabili.
La International Fluid Association è particolarmente sensibile
allo sviluppo del Modello d'Impianto, dove il controllo della struttura
e degli effettivi consumi privati siano valori non approssimativi
e forfaittari ma risultanti matematiche generate
da elaboratori elettronici di un sistema informatico. In questa
ottica un acquedotto diventa una particella del sistema ambiente,
capace di assicurare un servizio civile nel rispetto del naturale
ciclo dell'acqua.
La caratterizzazione fondamentale dell'intero modello si realizza
con l'installazione lungo l'impianto di dispositivi di controllo
capaci di trasmettere informazioni ad un CED e di ricevere comandi
dallo stesso. In questo modo l'intera struttura operativa modula
l'erogazione del servizio rapportandosi alle risorse naturali ed
alle variabili ambientali.
Il trasferimento dei dati specifici del sistema operativo ad un
altro CED (Regione, Autorità di Bacino) garantisce l'Autorità
politica sul corretto utilizzo delle risorse ed assicura, per trasparenza
oggettiva, alla realtà operativa la disponibilità
della risorsa.
Ogni impianto così realizzato è in condizione di dialogare
con il sistema ambiente attraverso un CED, di ricevere i dati provenienti
dall'esterno e di modulare gli apparati distributori dei servizi.
Il dialogo tra i vari fattori dell' ambiente può
venire solo da strumentazioni ed apparati idonei ad inserirsi in
un quadro globale di rilevamento. Al CED affluiscono tutti i dati
provenienti dall'ambiente per formare una memoria storica sui principali
fattori climatici ed ambientali in genere. In questa realtà
vanno anche a confluire i dati provenienti dagli impianti e dalle
strutture civili, stabilendo rapporti di dipendenza e di utilizzazione.
Uno specifico software, analizzando i dati in memoria, indica lo
stato di funzionalità degli impianti monitorati (segnali
di tipo particolare ed interessanti ai fini del pronto intervento
hanno precedenza assoluta e sono evidenziati in forma eclatante).
Il modello d'impianto viene a configurarsi come una entità
che,per quanto complessa ed articolata, può essere controllata
e gestita simultaneamente in ogni sua variabile tecnica e funzionale
e che è in grado di dialogare con altre realtà del
territorio. Quando tutti i comuni vicini si sono muniti di un impianto
governato da CED, si può formare un "CED di Bacino",
costituito da un insieme territoriale. E continuando la progressione
abbiamo ipotizzato la creazione di un CED nazionale con la prerogativa
di monitorare l'acqua (o qualsiasi altra risorsa naturale) su tutto
il territorio nazionale e sotto ogni forma.
Decreto
del Presidente dei Ministri (4 marzo 1996) (torna
su)
Art.
1. - Art. 2. - Art. 3. - Art. 4. - Art. 5.
ALLEGATO
1. DIRETTIVE GENERALI E DI SETTORE PER IL CENSIMENTO DELLE RISORSE
IDRICHE
2. DIRETTIVE GENERALI E DI SETTORE PER LA DISCIPLINA DELL'ECONOMIA
IDRICA
3. METODOLOGIE GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RAZIONALE UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE IDRICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI USI
PLURIMI
4. CRITERI ED INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI TRASFERIMENTI
D'ACQUA PER IL CONSUMO UMANO
5. METODOLOGIE E CRITERI GENERALI PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI.
6. DIRETTIVE E PARAMETRI TECNICI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
A RISCHIO DI CRISI IDRICA CON FINALITA DI
PREVENZIONE DELLE EMERGENZE IDRICHE
7. CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO
DALL'INSIEME DI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE,
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI
CIVILI, DI FOGNATURE E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE
8. LIVELLI MINIMI DEI SERVIZI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI IN CIASCUN
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
9. CRITERI ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO,
DI CAPTAZIONE E DI ACCUMULO PER USI DIVERSI
DA QUELLO POTABILE.
DECRETO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 MARZO 1996
(G.U. 14-3-1996, N. 62) DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE.
N° 6141 (torna
su)
Art. 1.
[1] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, lettere
a), b), c), d), e), f), g) della legge 5-1-1994, n. 36, sono definiti
in conformità a quanto indicato nell'allegato che costituisce
parte integrante del presente decreto:
a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse
idriche, perla disciplina dell'economia
idrica;
b) le metodologie generali per la programmazione della razionale
utilizzazione delle risorse idriche e le
linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti
di acquaper il consumo umano di cui all'art.
17;
d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento
del piano regolatore generale degli acquedotti,
e successive varianti, di cui alla legge 4- 2- 1963,
n. 129, e successive modificazioni, daeffettuarsi su scala di bacino
salvo quanto previsto all'art. 17;
e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle
aree a rischiodi crisi idrica con finalità
di prevenzione delle emergenze idriche;
f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua,ad usi civili, di fognatura
e di depurazione delle acque reflue;
g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun
ambito territoriale ottimale di cui al primo comma
dell'art. 8, nonchè i criteri e gli indirizzi per la gestione
dei servizi di approvvigionamento, di captazione e diaccumulo per
usi diversi da quello potabile.
Art. 2.
[1] Le direttive di cui all'art. 1 del presente decreto completano
ed integrano, per le finalità di cui alla legge 5-1-1994,
n. 36, le disposizioni della delibera del comitato interministeriale
in data 4-2-1977, emanate ai sensi dell'art. 2, lettere b), d) ed
e), della legge 10-5-1976, n. 319.
Art. 3.
[1] Sulla base delle direttive di cui all'art. 1, lettere b), c)
e d), le regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze,
all'aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti per ciascun
ambito territoriale ottimale delimitato a norma dell'art. 8 della
legge 5-1-1994, n. 36, d'intesa con gli enti locali ricadenti negli
stessi ambiti e nelle forme e modi di cooperazione definiti a norma
dell'art. 9 della legge citata, tenuto conto della ricognizione
e delprogramma di interventi di cui all'art. 11, terzo comma, della
stessa legge.
Art. 4.
[1] Le direttive di cui all'art. 1, lettere e), f) e g), costituiscono
i criteri fondamentali per il corretto esercizio del servizio idrico
integrato e per la prevenzione delle situazioni di crisi idrica,
in base ai quali le regioni predispongono la convenzione tipo ed
il disciplinare di cui all'art. 11 della legge 5-1-1994, n. 36.
Art. 5.
[1] Ai sensi dell'art. 33 della legge 5-1-1994, n. 36, il presente
decreto si applica, con riferimento alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto compatibile
con i rispettivi statuti e normedi attuazione.
Il
monitoraggio (torna
su)
Perchè l'azione
di controllo sia efficiente e possa garantire a tutti i soggetti
interessati il rispetto degli obiettivi programmatici e disciplinare
imparzialmente l'utilizzo delle risorse, la pubblica autority ha
bisogno di mezzi tecnici ed apparati di informazione adeguati alle
nuove esigenze.
La conoscenza sia delle reali condizioni di partenza, sia delle
successive variazioni indotte dagli interventi in ogni fase del
ciclo sono la condizione fondamentale per un'azione efficace e puntuale
delle stesse autorities.
Mezzi e dispositivi idraulico-informatici consentono di creare per
ogni ambito territoriale dei CED capaci di registrare dati ambientali
fisici, tecnici e funzionali.
L'insieme dei CED può essere messo in rapporto di interdipendenza
funzionale creando una maglia diffusa di monitoraggio.
Il CED nazionale presso la pubblica autorità centrale viene
ad essere il punto di confluenza di tutti i dati registrati sul
territorio.
Sulla base di questi dati la pubblica autorità potrà
valutare la validità dei progetti, la richiesta di interventi
e la destinazione delle risorse.
Un programma di monitoraggio così articolato necessità
di ingenti investimenti e nella fase attuale non è auspicabile
che si investa solo in questa direzione.
Se però i modelli progettuali vengono orientati in tal senso
e tali dispositivi diventano parte integrante degli impianti, con
il miglioramento delle strutture idrauliche si realizza anche la
rete informatica di telecontrollo e di monitoraggio.
Per realizzare seriamente tale obiettivo, vista la grande variabilità
di mezzi, dispositivi e sistemi operativi che affollano il mercato,
sarebbe opportuno disporre di normative tecniche adeguate.
Il
Progetto - Variazioni di ordine tecnico (torna
su)
Allo stato attuale
la separazione tra pubblico e privato, in fatto di acqua, è
fissato a livello del rubinetto di casa. Questo avviene in ambito
domestico è un fatto privato mentre quanto avviene prima,
lungo la rete di distribuzione fino alla sorgente, è di pubblica
competenza.
Con il presente progetto si intende arretrare questo punto a livello
dell'Ambito Territoriale Ottimale il quale all' incirca coincide
per ampiezza al territorio della provincia.
In questo modo le macrostrutture di interesse nazionale come gli
invasi artificiali, le dorsali interregionali, le grosse opere di
captazione continuano a mantenere l' identità di un patrimonio
pubblico opportunamente amministrato con S.p.A. a maggioranza pubblica
di competenza regionale o addirittura comporre un' unica S.p.A.
nazionale.
Le locali reti di distribuzione invece, con tutti gli apparati di
modulazione e di erogazione, vanno invece a comporre aziende private
aventi carattere di locali S.p.A. a maggioranza privata alle quali
viene affidata la distribuzione del servizio idrico ai cittadini.
Questa innovazione comporta variazioni di ordine tecnico ed amministrativo
che meritano di essere analizzate separatamente.
Variazione di ordine tecnico:
All' interno dell' Ambito Territoriale Ottimale vengono a formarsi
maglie di comparti che in rapporto alle migliori disponibilità
saranno o collegate alle strutture di macroadduzione, o singolarmente
alimentate dalle locali risorse. Reti di bilanciamento provvedono
a collegare i singoli comparti formando una maglia complessiva che
distribuisce equamente la risorsa su tutto il territorio servito.
Per quanto riguarda la depurazione, considerato che le piccole strutture
realizzate per singoli comuni non si sono dimostrate affidabili
in fatto di efficienza, si dovranno formare impianti a servizio
di più paesi limitrofi. Secondo una stima abbastanza sommaria
il limite minimo perchè un depuratore sia tecnicamente efficiente
ed economicamente conveniente è quello di servire una comunità
di almeno 50.000 abitanti. L'ubicazione dei depuratori dipenderà
oltre che da fattori di efficienza anche dalla possibile utilizzazione
a scopi industriali o agricoli delle acque reflue.
La struttura di Ambito non rimane però avulsa dal contesto
di ordine generale in quanto rimane in stretto rapporto di interdipendenza
da quelle pubbliche con le quali viene a trovarsi in un nesso funzionale
di dipendenza tecnica ed economica. Se infatti la struttura di ambito
non dispone di risorse adeguate o troppo ingenti sarebbero i costi
di radicali trasformazioni non giustificabili in termini di economicità
del servizio reso, si instaura con la struttura di macroadduzione
e quindi con la S.p.A. di livello regionale o nazionale un rapporto
di fornitura di risorsa.
La rete di interesse nazionale, cui spetta il ruolo di distribuire
l'acqua a tutte le maglie di ambito, risulta ancora incompleta per
lunghi tratti e non diversamente realizzabile se non attraverso
il pubblico intervento. In questa direzione saranno orientati progetti
esecutivi e programmi di intervento da parte dello Stato.
Il
Modello d'impianto idrico (torna
su)

Con il termine "Modello d'Impianto" si intende un sistema
tecnologico che pur mantenendo autonoma entità ( come può
essere un acquedotto, un depuratore, un impianto di irrigazione
ecc..), risulta integrato nel contesto ambientale e compatibile
con il razionale utilizzo delle risorse ambientali disponibili.
Tutte le professionalità che partecipano al "Modello
d'Impianto" si impegnano a garantire standards tecnologici
orientati ad efficienza ed economicità attraverso una responsabile
collaborazione. Caratterizzano il modello i dispositivi periferici
installati lungo l' impianto per la capacità che essi hanno
di trasmettere informazioni ad un CED e di ricevere comandi dallo
stesso. In questo modo l'intera struttura modula l'erogazione del
servizio in rapporto alle esigenze degli utenti ed alla disponibilità
della risorsa.

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