Legge
Galli - I
gruppi di Lavoro
INDICE DEGLI ARTICOLI
Art. 1 - Oggetto
del regolamento
Art. 2 - Le Associazioni di categoria
Art. 3 - Tipologia delle associazioni di categoria
Art. 4 - Le Committenti
Art. 5 - Tipologia dei lavori
Art. 6 - Reperimento dei lavori
Art. 7 - Esecuzione dei lavori
Art. 8 - Formazione e scelta del gruppo di lavoro
Art. 9 - I soggetti del gruppo di lavoro
Art. 10 - Il Promoter
Art. 11 - Compiti del Promoter
Art. 12 - Compenso del Promoter
Art. 13 - Il Capo-gruppo
Art. 14 - Competenze del Capo-gruppo
Art. 15 - Il Responsabile Finanziario
Art. 16 - Compiti del responsabile finanziario
Art. 17 - Il Responsabile Tecnico
Art. 18 - Competenze del Responsabile tecnico
Art. 19 - Compensi
Art. 20 - Responsabilità e compiti dei componenti i gruppi
di lavoro
Art. 21 - Programma di lavoro
Art. 22 - Il fondo promozionale
Art. 23 - Il fondo di esercizio
Art. 24 - Gestione dei fondi
Art. 25 - Offerta globale
Art. 26 - Modificazioni successive
Art. 27 - Fatturazione
Art. 28 - Sede Legale
Art. 29 - Uffici Amministrativi e Tecnici
Art. 30 - Durata
Art. 31 - Garanzie finanziarie
Art. 32 - Assicurazioni
Art. 33 - Recessione
Art. 34 - Espulsione
Art. 35 - Contrattualistica
INDIRIZZI GENERALI
PER LA REGOLAMENTAZIONE
Art. 1 - Oggetto
del regolamento. Si redige questo atto al fine di indicare indirizzi
generali sulla regolamentazione per la gestione delle opportunità
di lavoro da svolgere in maniera integrata attraverso la formazione
di gruppi di lavoro multitecnici fra gli associati delle associazioni
di categoria.
Art. 2 - Le Associazioni
di categoria. Le associazioni possono essere a carattere nazionale
oppure ad intervento in aree più limitate, quindi associazioni
di categoria
dell'ordine della regione o della provincia.
Art. 3 - Tipologia
delle associazioni di categoria. Le associazioni di categoria ed
in conseguenza di riferimento a questi indirizzi di regolamentazione
possono essere:
a) associazioni
di ricerca e sviluppo
b) associazioni di progettazione
c) associazioni per il reperimento di fondi europei
d) associazioni per l'emissione di servizi (G.I.S.T.)
e) associazioni di tecnologie
f) associazioni di costruttori
g) associazioni per lo sviluppo del territorio
h) fondazioni
i) università
l) organi di stato per la ricerca e lo sviluppo
m) associazioni finanziarie
n) associazioni varie
art.3bis Le Associazioni
di cui all' art.3 possono partecipare alla nascita dei Consorzi
realizzativi di settore o Consorzi realizzativi integrati secondo
c.c. 2602 2615ter, divenendo esse stesse portatrici di associati,
persone giuridiche di conseguenza consorziati. Di seguito al regolamento
stesso detto articolo sostituisce la parola associato in consorziato
e Associazione in Consorzio pur mantendone identità
proprie.
Art. 4 - Le Committenti.
Le Committenti possono essere enti pubblici, enti privati e società
miste.
Art. 5 - Tipologia
dei lavori. I lavori reperiti dal Promoter e proposti al Presidente
della sua associazione di riferimento possono essere:
a) di progettazione
che possono richiedere il concorso di uno o più associati
di categoria.
b) di fornitura
che possono richiedere il concorso di uno o più associati
di categoria.
c) di costruzione
che possono richiedere il concorso di uno o più associati
di categoria.
d) di programmazione
o censimento dati che possono richiedere il concorso di uno o più
associati di categoria.
e) di studio e ricerca
che possono richiedere il concorso di uno o più associati
di categoria.
f) di intervento
integrato: censimento dati, programmazione, progettazione, costruzione,
fornitura, gestione che possono richiedere il concorso di associati
di diverse associazioni di categoria.
Art. 6 - Reperimento
dei lavori. Il reperimento dei lavori è affidato alla figura
del Promoter, il quale ha il compito di promuovere le attività
delle associazioni e dei suoi associati nei territori di sua competenza,
servendosi, se necessario, di gruppi di lavoro Art.3 comma "d"
(GIST) Gruppo Integrato Servizi Tecnici.
Art. 7 - Esecuzione
dei lavori. L'esecuzione dei lavori è affidata ad un gruppo
di lavoro, che di volta in volta si costituisce sulla base delle
indicazioni delle associazioni.
Art. 8 - Formazione
e Scelta del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è formato
dagli associati delle associazioni di categoria. Il gruppo di lavoro
è scelto dalle associazioni, in base alle attinenze tecniche
e finanziarie tra la tipologia del lavoro e le caratteristiche degli
associati stessi. Scambi di informazione di oggetto relativo a quanto
appena detto, sono preferibilmente eseguiti per via informatica.
Gli associati nell'assumere congiuntamente un incarico costituiscono
ipso-facto un gruppo di lavoro multitecnico, che assume responsabilità
congiunta, solidale ed illimitata nei confronti dei terzi concedenti,
relativamente all'incarico.
Il gruppo di lavoro multitecnico è quindi una entità
che viene attivata per l'esecuzione di un singolo contratto.
Al gruppo di lavoro possono intervenire, qualora fosse valutato
necessario dal Presidente dell'associazione che ha acquisito l'opportunità
di lavoro, persone
giuridiche o fisiche esterne alle associazioni di categoria.
Il gruppo di lavoro
può essere formato:
a) da un singolo
associato;
b) da più
associati appartenenti alla stessa associazione; in tal caso all'interno
del gruppo verranno individuati, su proposta dei partecipanti, un
Capo-gruppo, un Responsabile Tecnico ed un Responsabile Finanziario;
c) da uno o più
associati appartenenti a diverse associazioni di categoria, raggruppati
nei modi consentiti dalla legge. In tal caso all'interno del gruppo
verranno individuati, su proposta dei partecipanti, un Capo gruppo,
un Responsabile
Tecnico ed un Responsabile Finanziario.
Art. 9 - I soggetti
del gruppo di lavoro. I soggetti del gruppo di lavoro sono:
a) Associati alle
associazioni di categoria come da art. 3 del presente atto.
b) Il Capo-gruppo
c) Il Responsabile
Finanziario.
d) Il Responsabile
tecnico.
Il Capo-gruppo,
il Responsabile Finanziario, il Responsabile Tecnico formano il
Comitato Direttivo del Gruppo di lavoro.
Art. 10 - Il Promoter.
Il Promoter può essere identificato nelle seguenti persone
giuridiche:
- le associazioni
di categoria nella figura del proprio Presidente
- singoli soci delle
associazioni di categoria
- liberi professionisti
locali
- società
di rappresentanza
- privati con specifiche
competenze
Art. 11 - Compiti
del Promoter.
a) interviene per
attivare tutt e le iniziative di lavoro che rientrano nelle tipologie
descritte all'art. 5 del presente atto. Tali iniziative possono
essere di interesse
esclusivo di un associazione o di interesse per più associazioni.
b) acquisisce la
opportunità di un lavoro, e redige adeguato rapporto al Presidente
dell'associazione di suo riferimento.
c) si attiva per
il reperimento di quanta più documentazione possibile, necessaria
allo svolgimento di una offerta e all'eventuale esecuzione del lavoro.
d) attua la promozione
al lavoro
f) attua la pubblicità
al lavoro
g) comunica con
le varie associazioni del territorio
Art. 12 - Compenso
del Promoter. Al Promoter che presenta un'opportunità di
lavoro e contribuisce al suo buon fine, è riconosciuta una
percentuale del ....% .
Art. 13 - Il Capo-gruppo.
Il Capo-gruppo è scelto con deliberazione unanime degli associati
e dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro.
Art. 14 - Competenze
del Capo-gruppo. Il Capo-gruppo:
a) Coordina opportunamente
il gruppo di lavoro
b) Mantiene i contatti
con la committente
c) Coordina il Responsabile
Finanziario
d) Coordina il Responsabile
Tecnico
Art. 15 - Il Responsabile Finanziario. La responsabilità
finanziaria del gruppo di lavoro è affidata al Responsabile
Finanziario, scelto con deliberazione unanime
degli associati e dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro.
Il responsabile finanziario non potrà essere revocato che
per giusto motivo.
Art. 16 - Compiti
del responsabile finanziario. Il responsabile finanziario:
a) rappresenta il
gruppo di lavoro sotto l' aspetto amministrativo e finanziario
b) Provvede alla
amministrazione del pacchetto finanziario, sia in entrata (pagamenti
della committente) che in uscita (pagamento dei vari componeti del
gruppo di lavoro)
Art. 17 - Il Responsabile
Tecnico. Il Responsabile Tecnico è scelto con deliberazione
unanime degli associati e dei soggetti che costituiscono il gruppo
di lavoro.
Art. 18 - Competenze
del Responsabile Tecnico. Al Responsabile tecnico è affidata
la gestione operativa del gruppo di lavoro e del lavoro stesso.
Ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:
a) pianificazione
generale e coordinamento tecnico dell'offerta e del progetto.
b) predisposizione
e coordinamento di un programma di lavoro pianificato tra le parti
costituenti il gruppo di lavoro.
Art. 19 - Compensi.
A titolo di compenso per l'adempimento dei propri obblighi, il Capo-gruppo,
il Responsabile Finanziario, il Responsabile Tecnico, riceveranno
una
percentuale del ....% sul fatturato del lavoro.
Art. 20 - Responsabilità
e compiti dei componenti i gruppi di lavoro. Ciascuno dei gruppi
indicati nel precedente articolo 10, sarà responsabile in
via congiunta e solidale nei confronti dei terzi concedenti e/o
committenti per l'esecuzione di quanto ad esso assegnato.Ciascun
gruppo assumerà pertanto piena responsabilità
e sopporterà in via esclusiva ogni onere, rischio e risultato
relativo all' esecuzione di quanto ad esso assegnato.
I componenti del gruppo di lavoro danno mandato al Responsabile
Tecnico di organizzare e gestire il lavoro per quanto riguarda l'aspetto
operativo, si rimettono ad osservare come segue:
a) ogni membro eseguirà
le prestazioni relative alla sua parte di contratto, se non diversamente
disposto.
b) ogni parte comunicherà
entro un termine stabilito dal Responsabile tecnico i dati tecnici
ed economici relativi alla sua partecipazione che possono essere
necessari alle altri parti per le relative lavorazioni di competenza.
c) osservare il
contratto, il regolamento interno e le deliberazioni dell'assemblea
e di favorire gli interessi del gruppo stesso.
e) il gruppo di
lavoro ha responsabilità congiunta, solidale ed illimitata
nei confronti dei terzi concedenti e/o committenti, relativamente
all' opportunità di lavoro da
svolgere.
f) ciascun associato
costituente il gruppo di lavoro, si impegna a darsi reciprocamente
la massima assistenza per il buon esito dell'opportunità
di lavoro.
g) ciascun associato,
si obbliga a non partecipare ne' individualmente, ne' quale componente
di associazioni temporanee di Imprese o di Consorzi, ad iniziative
concorrenti con quella costituente il progetto del gruppo di lavoro.
h) lo scambio delle
informazioni tra appartenenti al gruppo di lavoro e il flusso di
informazioni ai centri di coordinamento è preferibilmente
eseguito attraverso comune rete informatica.
Art. 21 - Programma
di lavoro. La stesura del programma di lavoro è competenza
del Responsabile Tecnico. Al fine di permettere al Responsabile
Tecnico l'elaborazione ed il coordinamento tecnico di un programma
lavori complessivo,
gli associati costituenti il gruppo di lavoro risponderanno tempestivamente
alle richieste dei dati tecnici da parte del Responsabile Tecnico.
Art. 22 - Il fondo
promozionale. Il gruppo di lavoro costituito dispone per la sua
promozione, attivazione e elaborazione dell'offerta, di un fondo
promozionale, la cui entità inizialmente è fissata
nella percentuale del ....% sulla previsione del fatturato.I contributi
fanno carico agli associati in base alla rispettiva incidenza di
intervento nel lavoro proposto. Su richiesta del Responsabile Finanziario,
ove necessario, il fondo va incrementato per i successivi sviluppi
dell'iniziativa, con una percentuale di volta in volta pattuita.
Il fondo sarà impiegato dal Responsabile
Finanziario, sia in spese di funzionamento che di propaganda, nonchè
di rappresentanza.
Art. 23 - Il fondo
di esercizio. Il gruppo di lavoro costituito dispone per la gestione
ed esecuzione del lavoro, di un fondo di esercizio, la cui entità
è indicata nel piano
economico finanziario presentato congiuntamente dal Responsabile
Finanziario e dal Responsabile Tecnico ed approvato dal Capo-gruppo.
La partecipazione al fondo di esercizio da parte dei costituenti
il gruppo di lavoro, è proporzionale al lavoro
che ognuno è chiamato a svolgere. Il fondo di esercizio sarà
impiegato dal Responsabile Finanziario, per l'amministrazione del
pacchetto finanziario, sia in entrata che in uscita, su indicazione
del Capo-gruppo.
Art. 24 - Gestione
dei fondi. Per la gestione del fondo di esercizio e la gestione
di tutte le operazioni economiche amministrative relative al gruppo
di lavoro costituito, si renderà operativo uno specifico
conto corrente intestato al Capo-gruppo.
Art. 25 - Offerta
globale. Il Capo-gruppo richiederà le offerte individuali
ai singoli associati costituenti il gruppo di lavoro. Egli le riunirà
in un' offerta complessiva che
indicherà in particolare i beni e i servizi che dovranno
essere forniti da ciascuna delle parti. A tale offerta va allegata
una tabella interna descrittiva della esposizione finanziaria dei
singoli associati intervenuti.
Art. 26 - Modificazioni
successive. Qualora il cliente richieda delle varianti previste
nel contratto, verrà modificata in tal senso la ripartizione
del lavoro tra le parti, ivi
comprese le necessarie modifiche del programma, dei tempi e del
prezzo.
Art. 27 - Fatturazione.
Ogni associato costituente il gruppo di lavoro fatturerà
al Capo-gruppo, il quale a sua volta fatturerà al committente.
Le deliberazioni dei pagamenti e i rapporti economici con il cliente
verranno retti dal Capo-gruppo ed eseguiti dal Responsabile Finanziario.
Art. 28 - Sede legale. La sede legale del gruppo di lavoro è
istituita presso l'indirizzo .............................
Art. 29 - Uffici
amministrativi e tecnici. Gli Uffici amministrativi e tecnici del
gruppo di lavoro è istituita presso..............................
Art. 30 - Durata.
La durata del gruppo di lavoro va dalla data di costituzione, alla
chiusura definitiva dei lavori.
Art. 31 - Garanzie
finanziarie. Gli associati costituenti il gruppo di lavoro, si impegnano
a rilasciare eventuali garanzie bancarie/assicurative, qualora richieste
a
qualsiasi titolo dal cliente. I costi bancari e gli interessi saranno
ripartiti fra
tutti i membri proporzionalmente all'intervento di ogni associato
al gruppo di lavoro.
Art. 32 - Assicurazioni.
In seguito a deliberazione del Capo-gruppo, si stipulerà
a nome del gruppo di lavoro una polizza comune di assicurazione
atta a coprire i rischi
che il gruppo stesso decide di assicurare.Salvo diversa decisione,
ogni associato costituente il gruppo di lavoro pagherà la
frazione di premi di assicurazione in relazione all' incidenza del
suo intervento nell'opera.
Art. 33 - Recessione.
Qualora un associato costituente il gruppo di lavoro volesse dimettersi
o fosse costretto a dimettersi, i contributi di partecipazione alla
opportunità di lavoro o all'esecuzione del lavoro non gli
saranno restituiti.
Art. 34 - Espulsione.
Qualora un associato costituente il gruppo di lavoro venga meno
ai doveri di lealtà e correttezza nei confronti degli altri
costituenti il
gruppo di lavoro o venga meno al rispetto del presente atto, su
proposta del Capo-gruppo e con delibera unanime dei partecipanti
al gruppo di lavoro, potrà essere
espulso. In caso di espulsione l'associato costituente il gruppo
di lavoro non ha diritto al rimborso del contributo di partecipazione.
All'associato espulso da un gruppo di lavoro costituitesi, decade
il diritto di partecipare ad ulteriori gruppi di
lavoro.
Art. 35 - Contrattualistica.
I rapporti di seguito riportati, nel rispetto del presente atto,
sono rafforzati dalla emissione di contratti tra tutti i partecipanti
e/o loro
rappresentanti:
a) Costituzione
del gruppo
b) Rapporti con
il Promoter
c) Responsabilità
Finanziaria
d) Garanzie Finanziarie
e) Assicurazioni
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