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Indirizzi Generali sulla Regolamentazione per la Gestione Integrata
delle Opportunità di Lavoro delle Associazioni di Categoria
per i Consorzi Realizzativi

  Legge Galli - I gruppi di Lavoro

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Le Associazioni di categoria
Art. 3 - Tipologia delle associazioni di categoria
Art. 4 - Le Committenti
Art. 5 - Tipologia dei lavori
Art. 6 - Reperimento dei lavori
Art. 7 - Esecuzione dei lavori
Art. 8 - Formazione e scelta del gruppo di lavoro
Art. 9 - I soggetti del gruppo di lavoro
Art. 10 - Il Promoter
Art. 11 - Compiti del Promoter
Art. 12 - Compenso del Promoter
Art. 13 - Il Capo-gruppo
Art. 14 - Competenze del Capo-gruppo
Art. 15 - Il Responsabile Finanziario
Art. 16 - Compiti del responsabile finanziario
Art. 17 - Il Responsabile Tecnico
Art. 18 - Competenze del Responsabile tecnico
Art. 19 - Compensi
Art. 20 - Responsabilità e compiti dei componenti i gruppi di lavoro
Art. 21 - Programma di lavoro
Art. 22 - Il fondo promozionale
Art. 23 - Il fondo di esercizio
Art. 24 - Gestione dei fondi
Art. 25 - Offerta globale
Art. 26 - Modificazioni successive
Art. 27 - Fatturazione
Art. 28 - Sede Legale
Art. 29 - Uffici Amministrativi e Tecnici
Art. 30 - Durata
Art. 31 - Garanzie finanziarie
Art. 32 - Assicurazioni
Art. 33 - Recessione
Art. 34 - Espulsione
Art. 35 - Contrattualistica

INDIRIZZI GENERALI PER LA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento. Si redige questo atto al fine di indicare indirizzi generali sulla regolamentazione per la gestione delle opportunità di lavoro da svolgere in maniera integrata attraverso la formazione di gruppi di lavoro multitecnici fra gli associati delle associazioni di categoria.

Art. 2 - Le Associazioni di categoria. Le associazioni possono essere a carattere nazionale oppure ad intervento in aree più limitate, quindi associazioni di categoria
dell'ordine della regione o della provincia.

Art. 3 - Tipologia delle associazioni di categoria. Le associazioni di categoria ed in conseguenza di riferimento a questi indirizzi di regolamentazione possono essere:

a) associazioni di ricerca e sviluppo
b) associazioni di progettazione
c) associazioni per il reperimento di fondi europei
d) associazioni per l'emissione di servizi (G.I.S.T.)
e) associazioni di tecnologie
f) associazioni di costruttori
g) associazioni per lo sviluppo del territorio
h) fondazioni
i) università
l) organi di stato per la ricerca e lo sviluppo
m) associazioni finanziarie
n) associazioni varie

art.3bis Le Associazioni di cui all' art.3 possono partecipare alla nascita dei Consorzi realizzativi di settore o Consorzi realizzativi integrati secondo c.c. 2602 2615ter, divenendo esse stesse portatrici di associati, persone giuridiche di conseguenza consorziati. Di seguito al regolamento stesso detto articolo sostituisce la parola associato in consorziato e Associazione in Consorzio pur mantendone identità
proprie.

Art. 4 - Le Committenti. Le Committenti possono essere enti pubblici, enti privati e società miste.

Art. 5 - Tipologia dei lavori. I lavori reperiti dal Promoter e proposti al Presidente della sua associazione di riferimento possono essere:

a) di progettazione che possono richiedere il concorso di uno o più associati di categoria.

b) di fornitura che possono richiedere il concorso di uno o più associati di categoria.

c) di costruzione che possono richiedere il concorso di uno o più associati di categoria.

d) di programmazione o censimento dati che possono richiedere il concorso di uno o più associati di categoria.

e) di studio e ricerca che possono richiedere il concorso di uno o più associati di categoria.

f) di intervento integrato: censimento dati, programmazione, progettazione, costruzione, fornitura, gestione che possono richiedere il concorso di associati di diverse associazioni di categoria.

Art. 6 - Reperimento dei lavori. Il reperimento dei lavori è affidato alla figura del Promoter, il quale ha il compito di promuovere le attività delle associazioni e dei suoi associati nei territori di sua competenza, servendosi, se necessario, di gruppi di lavoro Art.3 comma "d" (GIST) Gruppo Integrato Servizi Tecnici.

Art. 7 - Esecuzione dei lavori. L'esecuzione dei lavori è affidata ad un gruppo di lavoro, che di volta in volta si costituisce sulla base delle indicazioni delle associazioni.

Art. 8 - Formazione e Scelta del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è formato dagli associati delle associazioni di categoria. Il gruppo di lavoro è scelto dalle associazioni, in base alle attinenze tecniche e finanziarie tra la tipologia del lavoro e le caratteristiche degli associati stessi. Scambi di informazione di oggetto relativo a quanto appena detto, sono preferibilmente eseguiti per via informatica.
Gli associati nell'assumere congiuntamente un incarico costituiscono ipso-facto un gruppo di lavoro multitecnico, che assume responsabilità congiunta, solidale ed illimitata nei confronti dei terzi concedenti, relativamente all'incarico.
Il gruppo di lavoro multitecnico è quindi una entità che viene attivata per l'esecuzione di un singolo contratto.
Al gruppo di lavoro possono intervenire, qualora fosse valutato necessario dal Presidente dell'associazione che ha acquisito l'opportunità di lavoro, persone
giuridiche o fisiche esterne alle associazioni di categoria.

Il gruppo di lavoro può essere formato:

a) da un singolo associato;

b) da più associati appartenenti alla stessa associazione; in tal caso all'interno del gruppo verranno individuati, su proposta dei partecipanti, un Capo-gruppo, un Responsabile Tecnico ed un Responsabile Finanziario;

c) da uno o più associati appartenenti a diverse associazioni di categoria, raggruppati nei modi consentiti dalla legge. In tal caso all'interno del gruppo verranno individuati, su proposta dei partecipanti, un Capo gruppo, un Responsabile
Tecnico ed un Responsabile Finanziario.

Art. 9 - I soggetti del gruppo di lavoro. I soggetti del gruppo di lavoro sono:

a) Associati alle associazioni di categoria come da art. 3 del presente atto.

b) Il Capo-gruppo

c) Il Responsabile Finanziario.

d) Il Responsabile tecnico.

Il Capo-gruppo, il Responsabile Finanziario, il Responsabile Tecnico formano il Comitato Direttivo del Gruppo di lavoro.

Art. 10 - Il Promoter. Il Promoter può essere identificato nelle seguenti persone giuridiche:

- le associazioni di categoria nella figura del proprio Presidente

- singoli soci delle associazioni di categoria

- liberi professionisti locali

- società di rappresentanza

- privati con specifiche competenze

Art. 11 - Compiti del Promoter.

a) interviene per attivare tutt e le iniziative di lavoro che rientrano nelle tipologie descritte all'art. 5 del presente atto. Tali iniziative possono essere di interesse
esclusivo di un associazione o di interesse per più associazioni.

b) acquisisce la opportunità di un lavoro, e redige adeguato rapporto al Presidente dell'associazione di suo riferimento.

c) si attiva per il reperimento di quanta più documentazione possibile, necessaria allo svolgimento di una offerta e all'eventuale esecuzione del lavoro.

d) attua la promozione al lavoro

f) attua la pubblicità al lavoro

g) comunica con le varie associazioni del territorio

Art. 12 - Compenso del Promoter. Al Promoter che presenta un'opportunità di lavoro e contribuisce al suo buon fine, è riconosciuta una percentuale del ....% .

Art. 13 - Il Capo-gruppo. Il Capo-gruppo è scelto con deliberazione unanime degli associati e dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro.

Art. 14 - Competenze del Capo-gruppo. Il Capo-gruppo:

a) Coordina opportunamente il gruppo di lavoro

b) Mantiene i contatti con la committente

c) Coordina il Responsabile Finanziario

d) Coordina il Responsabile Tecnico


Art. 15 - Il Responsabile Finanziario. La responsabilità finanziaria del gruppo di lavoro è affidata al Responsabile Finanziario, scelto con deliberazione unanime
degli associati e dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro.
Il responsabile finanziario non potrà essere revocato che per giusto motivo.

Art. 16 - Compiti del responsabile finanziario. Il responsabile finanziario:

a) rappresenta il gruppo di lavoro sotto l' aspetto amministrativo e finanziario

b) Provvede alla amministrazione del pacchetto finanziario, sia in entrata (pagamenti della committente) che in uscita (pagamento dei vari componeti del gruppo di lavoro)

Art. 17 - Il Responsabile Tecnico. Il Responsabile Tecnico è scelto con deliberazione unanime degli associati e dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro.

Art. 18 - Competenze del Responsabile Tecnico. Al Responsabile tecnico è affidata la gestione operativa del gruppo di lavoro e del lavoro stesso. Ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

a) pianificazione generale e coordinamento tecnico dell'offerta e del progetto.

b) predisposizione e coordinamento di un programma di lavoro pianificato tra le parti costituenti il gruppo di lavoro.

Art. 19 - Compensi. A titolo di compenso per l'adempimento dei propri obblighi, il Capo-gruppo, il Responsabile Finanziario, il Responsabile Tecnico, riceveranno una
percentuale del ....% sul fatturato del lavoro.

Art. 20 - Responsabilità e compiti dei componenti i gruppi di lavoro. Ciascuno dei gruppi indicati nel precedente articolo 10, sarà responsabile in via congiunta e solidale nei confronti dei terzi concedenti e/o committenti per l'esecuzione di quanto ad esso assegnato.Ciascun gruppo assumerà pertanto piena responsabilità
e sopporterà in via esclusiva ogni onere, rischio e risultato relativo all' esecuzione di quanto ad esso assegnato.
I componenti del gruppo di lavoro danno mandato al Responsabile Tecnico di organizzare e gestire il lavoro per quanto riguarda l'aspetto operativo, si rimettono ad osservare come segue:

a) ogni membro eseguirà le prestazioni relative alla sua parte di contratto, se non diversamente disposto.

b) ogni parte comunicherà entro un termine stabilito dal Responsabile tecnico i dati tecnici ed economici relativi alla sua partecipazione che possono essere necessari alle altri parti per le relative lavorazioni di competenza.

c) osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni dell'assemblea e di favorire gli interessi del gruppo stesso.

e) il gruppo di lavoro ha responsabilità congiunta, solidale ed illimitata nei confronti dei terzi concedenti e/o committenti, relativamente all' opportunità di lavoro da
svolgere.

f) ciascun associato costituente il gruppo di lavoro, si impegna a darsi reciprocamente la massima assistenza per il buon esito dell'opportunità di lavoro.

g) ciascun associato, si obbliga a non partecipare ne' individualmente, ne' quale componente di associazioni temporanee di Imprese o di Consorzi, ad iniziative
concorrenti con quella costituente il progetto del gruppo di lavoro.

h) lo scambio delle informazioni tra appartenenti al gruppo di lavoro e il flusso di informazioni ai centri di coordinamento è preferibilmente eseguito attraverso comune rete informatica.

Art. 21 - Programma di lavoro. La stesura del programma di lavoro è competenza del Responsabile Tecnico. Al fine di permettere al Responsabile Tecnico l'elaborazione ed il coordinamento tecnico di un programma lavori complessivo,
gli associati costituenti il gruppo di lavoro risponderanno tempestivamente alle richieste dei dati tecnici da parte del Responsabile Tecnico.

Art. 22 - Il fondo promozionale. Il gruppo di lavoro costituito dispone per la sua promozione, attivazione e elaborazione dell'offerta, di un fondo promozionale, la cui entità inizialmente è fissata nella percentuale del ....% sulla previsione del fatturato.I contributi fanno carico agli associati in base alla rispettiva incidenza di intervento nel lavoro proposto. Su richiesta del Responsabile Finanziario, ove necessario, il fondo va incrementato per i successivi sviluppi dell'iniziativa, con una percentuale di volta in volta pattuita. Il fondo sarà impiegato dal Responsabile
Finanziario, sia in spese di funzionamento che di propaganda, nonchè di rappresentanza.

Art. 23 - Il fondo di esercizio. Il gruppo di lavoro costituito dispone per la gestione ed esecuzione del lavoro, di un fondo di esercizio, la cui entità è indicata nel piano
economico finanziario presentato congiuntamente dal Responsabile Finanziario e dal Responsabile Tecnico ed approvato dal Capo-gruppo. La partecipazione al fondo di esercizio da parte dei costituenti il gruppo di lavoro, è proporzionale al lavoro
che ognuno è chiamato a svolgere. Il fondo di esercizio sarà impiegato dal Responsabile Finanziario, per l'amministrazione del pacchetto finanziario, sia in entrata che in uscita, su indicazione del Capo-gruppo.

Art. 24 - Gestione dei fondi. Per la gestione del fondo di esercizio e la gestione di tutte le operazioni economiche amministrative relative al gruppo di lavoro costituito, si renderà operativo uno specifico conto corrente intestato al Capo-gruppo.

Art. 25 - Offerta globale. Il Capo-gruppo richiederà le offerte individuali ai singoli associati costituenti il gruppo di lavoro. Egli le riunirà in un' offerta complessiva che
indicherà in particolare i beni e i servizi che dovranno essere forniti da ciascuna delle parti. A tale offerta va allegata una tabella interna descrittiva della esposizione finanziaria dei singoli associati intervenuti.

Art. 26 - Modificazioni successive. Qualora il cliente richieda delle varianti previste nel contratto, verrà modificata in tal senso la ripartizione del lavoro tra le parti, ivi
comprese le necessarie modifiche del programma, dei tempi e del prezzo.

Art. 27 - Fatturazione. Ogni associato costituente il gruppo di lavoro fatturerà al Capo-gruppo, il quale a sua volta fatturerà al committente. Le deliberazioni dei pagamenti e i rapporti economici con il cliente verranno retti dal Capo-gruppo ed eseguiti dal Responsabile Finanziario.

Art. 28 - Sede legale. La sede legale del gruppo di lavoro è istituita presso l'indirizzo .............................

Art. 29 - Uffici amministrativi e tecnici. Gli Uffici amministrativi e tecnici del gruppo di lavoro è istituita presso..............................

Art. 30 - Durata. La durata del gruppo di lavoro va dalla data di costituzione, alla chiusura definitiva dei lavori.

Art. 31 - Garanzie finanziarie. Gli associati costituenti il gruppo di lavoro, si impegnano a rilasciare eventuali garanzie bancarie/assicurative, qualora richieste a
qualsiasi titolo dal cliente. I costi bancari e gli interessi saranno ripartiti fra
tutti i membri proporzionalmente all'intervento di ogni associato al gruppo di lavoro.

Art. 32 - Assicurazioni. In seguito a deliberazione del Capo-gruppo, si stipulerà a nome del gruppo di lavoro una polizza comune di assicurazione atta a coprire i rischi
che il gruppo stesso decide di assicurare.Salvo diversa decisione, ogni associato costituente il gruppo di lavoro pagherà la frazione di premi di assicurazione in relazione all' incidenza del suo intervento nell'opera.

Art. 33 - Recessione. Qualora un associato costituente il gruppo di lavoro volesse dimettersi o fosse costretto a dimettersi, i contributi di partecipazione alla
opportunità di lavoro o all'esecuzione del lavoro non gli saranno restituiti.

Art. 34 - Espulsione. Qualora un associato costituente il gruppo di lavoro venga meno ai doveri di lealtà e correttezza nei confronti degli altri costituenti il
gruppo di lavoro o venga meno al rispetto del presente atto, su proposta del Capo-gruppo e con delibera unanime dei partecipanti al gruppo di lavoro, potrà essere
espulso. In caso di espulsione l'associato costituente il gruppo di lavoro non ha diritto al rimborso del contributo di partecipazione. All'associato espulso da un gruppo di lavoro costituitesi, decade il diritto di partecipare ad ulteriori gruppi di
lavoro.

Art. 35 - Contrattualistica. I rapporti di seguito riportati, nel rispetto del presente atto, sono rafforzati dalla emissione di contratti tra tutti i partecipanti e/o loro
rappresentanti:

a) Costituzione del gruppo

b) Rapporti con il Promoter

c) Responsabilità Finanziaria

d) Garanzie Finanziarie

e) Assicurazioni

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